Molti si chiedono come raccogliere le prove della diffamazione quando sono vittime di questo reato. Come si possono provare i fatti di diffamazione e presentare una denuncia-querela ben fondata?

Quello che bisogna provare

Bisogna provare il fatto della diffamazione. Ciò significa che, davanti al giudice, è necessario offrire le prove:

  • che è avvenuta una comunicazione effettivamente offensiva della reputazione della persona offesa.
  • il colpevole (diffamatore) ha comunicato con due o più persone diverse dalla persona offesa.
  • che la persona offesa non era presente alla comunicazione (o comunque essa non era a lui diretta).
  • dell’identità del colpevole.

Per provare che la comunicazione è offensiva della reputazione è necessario mostrare che essa lede il decoro o l’onore, denigrando la persona con parole sconvenienti oppure attribuendole fatti negativi. Al contempo, la comunicazione non deve essere giustificata dal diritto di cronaca o di critica.

Come provare i fatti di diffamazione

Naturalmente, la comunicazione può avvenire in molti modi. Può essere una comunicazione orale oppure scritta, direttamente davanti ai destinatari della conversazione oppure a distanza. Ad esempio, tramite lettera, e-mail, internet, la stampa, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Questa varietà influisce sul tipo di prova della diffamazione: non sempre la comunicazione scritta o orale si può provare allo stesso modo. Ad esempio, se la diffamazione è orale, magari la prova migliore nel caso concreto sarà la testimonianza. Se invece si tratta di un articolo di stampa diffamatorio, potrà essere più utile produrre una copia dell’articolo (provando quindi mediante un “documento”).

Ecco le principali prove che si possono utilizzare in particolare in un processo penale, e come si possono raccogliere nel caso specifico della diffamazione…

(Puoi sempre chiedere una consulenza per trovare una soluzione al tuo caso specifico).

Le principali prove della diffamazione

Testimonianza

Quando la diffamazione è orale molto spesso la via maestra per provarla è quella della testimonianza. Naturalmente, non potrà essere la testimonianza diretta della persona offesa in quanto, nella diffamazione, essa non è presente alla comunicazione diffamatoria. Di solito sarà una terza persona che potrà testimoniare di aver ascoltato Tizio diffamare Caio. Ricordiamo che nel processo il testimone ha l’obbligo di presentarsi e di affermare ciò che conosce intorno ai fatti secondo verità.

Se il testimone (che può anche essere la persona offesa) afferma che ha saputo da un terzo il fatto diffamatorio, allora si tratterà di una testimonianza indiretta. In questo caso il giudice, a richiesta di parte o anche d’ufficio, può disporre che la persona terza si presenti per testimoniare (art. 195 c.p.p.).

Le testimonianze potrebbero anche essere utili come prove della diffamazione scritta. Ad esempio, un testimone potrebbe corroborare la prova dell’esistenza di un post diffamatorio sui social network – qualora si abbia solo un fermo immagine senza valore legale – affermando di aver letto quel post successivamente cancellato.

Documenti

Nel caso in cui la diffamazione avviene per iscritto, essa è spesso rappresentabile da un “documento” che può essere presentato in giudizio (e – ancor prima – allegato alla querela ai fini delle indagini preliminari). Il documento è, secondo la definizione desumibile dal codice di procedura penale, uno scritto o un altro supporto che «rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» (art. 234 c.p.p.).

Quindi per “documento” non bisogna intendere soltanto il classico supporto cartaceo o digitale contenente un testo scritto. Può anche consistere in altro supporto che rappresenti immagini (fotografie), suoni (come nella registrazione), o entrambi (come nel DVD che contiene un video). Il documento si può dunque annoverare tanto tra le prove della diffamazione scritta quanto di quella orale.

Le copie

Talvolta è possibile provare la diffamazione scritta mediante la produzione del documento originale nel quale è contenuta la dichiarazione offensiva. In questo caso il documento costituisce anche “corpo del reato”. Altre volte, quando non si ha la disponibilità del documento originale, potrà essere possibile munirsi di una copia.

La diffamazione scritta si realizza mediante un’ampia varietà di mezzi: una lettera scritta a mano, un articolo di stampa, un e-mail, l’articolo di un blog, un messaggio su Facebook, un SMS, ecc. Il tipo di copia che si potrà produrre varierà di conseguenza. Ad esempio, alla querela si potrà allegare una fotocopia della lettera diffamatoria oppure dell’articolo di stampa. Se il reato è avvenuto su internet si potrà allegare un fermo immagine (screenshot) del commento o stampare l’articolo.

Bisogna tuttavia specificare che, se una copia semplice può essere utile da allegare alla querela, in quanto di solito sufficiente per la fase di indagini (specie quando la comunicazione è ancora “reperibile” da parte dell’autorità, perché ancora online oppure perché pubblicata su un periodico cartaceo registrato), tecnicamente non costituisce una prova con valore legale. L’autenticità della copia potrebbe essere contestata in giudizio dall’imputato e il giudice potrebbe avere buone ragioni per non prestarle troppa credibilità. Non sfugge a nessuno che un mero foglio stampato potrebbe essere facilmente creato ad arte o modificato.

Copie con valore legale

Si pone quindi il problema di procurarsi una copia della comunicazione che abbia valore legale. La questione è particolarmente sentita nell’era digitale in quanto la comunicazione telematica è facilmente modificabile ed eliminabile. Una copia che possa davvero essere ammessa tra le prove della diffamazione, e valutata come tale, dovrà dunque offrire garanzie di immodificabilità e di autenticità. Cioè, che sia certamente riconducibile ad un tempo preciso (ad esempio mediante la marca temporale), ad una pagina web precisa, che dia la sicurezza di non essere stata successivamente modificata, ecc..

La Corte di cassazione, in relazione alla cd. “marca temporale”, ha affermato che consiste in «un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi» (Cass. sez. I civ., ordinanza n. 4251 del 04/12/2018).

Perciò esistono servizi, reperibili anche online, che permettono di acquisire le pagine (o i post o commenti) diffamatorie, in modo da attribuire un più forte valore alla copia. In questi modi si può garantire l’origine e l’integrità del documento. Ad esempio, il servizio a pagamento offerto da “Legal Eye” (https://www.legaleye.cloud/public) produce un report certificato sul documento informatico che si intende acquisire come prova. Produce anche la marca temporale unitamente ai file registrati per fornire la prova digitale con valore legale.

Le registrazioni come prove della diffamazione

Quando la diffamazione consiste in un discorso orale è possibile anche offrire la prova mediante una registrazione delle parole pronunciate.

Qualsiasi registrazione vale? No. Bisogna distinguere tra la registrazione eseguita (anche di nascosto) da una persona presente alla conversazione diffamatoria, e quella realizzata da una persona estranea alla conversazione. È lecita e utilizzabile solo la registrazione realizzata allorché la persona che registra è presente alla conversazione.

La Cassazione ha sostenuto che «la registrazione costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche ai fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p. [cioè come “prova documentale”], salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa» (Cass. SS.UU. sent. n. 36747 del 2003).

Non è invece utilizzabile la registrazione (che in realtà costituisce una “intercettazione” illecita) eseguita di nascosto da una persona estranea alla conversazione. Immaginiamo il caso in cui la persona offesa, abbastanza sicura che tra poco tempo il colpevole entrerà nella stanza insieme ad altri e pronuncerà frasi offensive contro di lei, lascia di nascosto il suo telefono con registratore acceso e poi si allontana dalla stanza. Se ella riuscisse così a registrare una conversazione diffamatoria, non potrebbe poi utilizzare questa registrazione come prova in un eventuale procedimento giudiziario. Se, invece, una delle altre persone presenti alla conversazione – ascoltando dal vivo le affermazioni diffamatorie – avesse inoltre registrato la conversazione, questo elemento di prova potrebbe essere utilizzato in giudizio.

Reati concernenti le registrazioni illecite

Ricordiamo che, in questa materia, è necessario fare attenzione alle norme che tutelano la vita privata, soprattutto in alcuni luoghi specifici. Il codice penale, all’articolo 615 bis, punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, nell’abitazione altrui, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

L’art. 617 c.p. punisce, inoltre, «chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette …». L’art. 617 bis c.p. punisce «chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge [cioè le intercettazioni di regola disposte dall’autorità giudiziaria], installa apparati, strumenti […] al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone». Reati simili sono previsti dagli articoli 617 quater e quinquies del Codice penale per quanto riguarda le comunicazioni informatiche o telematiche.

Infine, l’art. 617 septies c.p. punisce chi diffonde riprese audio o video fraudolente di incontri privati, oppure registrazioni fraudolente di conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, al fine di recare danno alla reputazione o immagine altrui. Lo stesso articolo tuttavia esclude la punibilità se la diffusione deriva direttamente dall’utilizzazione delle riprese o registrazioni in un procedimento o per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca. Dunque, anche quando si registrano conversazioni alle quali si partecipa, è necessaria una valida ragione per diffonderle (come, ad esempio, difendere un proprio diritto).

L’identità del colpevole

Un elemento importante per arrivare a processo (e poi ad una eventuale condanna e al risarcimento dei danni per la persona offesa) è la certa identificazione del colpevole. Questo vale per qualsiasi reato, ma può diventare particolarmente problematico per quelli (come la diffamazione) che vengono spesso consumati su internet. È chiaro infatti che risulta talvolta molto difficile risalire al vero autore di dichiarazioni diffamatorie diffuse online. Il colpevole può utilizzare uno pseudonimo, un account fasullo, può nascondersi utilizzando mille tecniche diverse.

Non è raro – pensiamo a commenti diffamatori postati su blog o sui social – che l’autorità giudiziaria sia costretta a chiedere l’archiviazione del procedimento perché il colpevole continua a risultare “ignoto”. Magari si conosce lo pseudonimo ma non si riesce a risalire al suo nome reale, al suo luogo di residenza, ecc. Importante sarà quindi darsi da fare fin da subito per offrire al P.M. e alla polizia giudiziaria tutti gli elementi utili a identificare il presunto responsabile del reato telematico.

In questo contesto, talvolta è possibile ricorrere a testimoni che abbiano letto l’articolo, il commento, il post offensivo, e che conoscono l’autore. Oppure magari si riesce a rintracciare l’indirizzo IP che identifica il dispositivo da cui è partito il messaggio offensivo. Altre volte si possono reperire maggiori informazioni in rete sulla vera identità dell’autore di un commento o di un articolo. Sono elementi che potrebbe anche raccogliere (e con mezzi più sofisticati) l’autorità che svolge le indagini. (Pensiamo ai mezzi della polizia postale per quanto riguarda i reati telematici). Tuttavia, non bisogna dare nulla per scontato. Capita che alcuni elementi di prova si disperdano con il tempo e non è detto che la polizia giudiziaria intraprenda immediatamente le indagini. Tanto vale avvantaggiarsi inserendo tutti gli elementi utili nella denuncia-querela.

Avv. Alessandro Fiore, avvocato a Roma.

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    20 replies to "Le prove della diffamazione"

    • Arnaldo Rizzo

      Salve, sono stato diffamato da una persona residente a Lugano, Cantone Ticino, ho provveduto a denunciarla. Ora voglio affidarmi ad un avvocato che possa seguire la vicenda, voi siete competenti su territorio svizzero?
      Grazie

      • AleFiore

        Buongiorno, la contatteremo in privato tramite email.

    • Giudutta

      Buonasera ma se due coniugi in casa propria parlano male dei vicini ed i confinanti poi vanno a riferire le cise che hanno sentito attraverso Le mura.. o ascoltando senza farsi vedere ?. Una persona in casa propria non è libera di dire cio che pensa? I confinanti possono star ad origliare e spiare le conversazioni e poi andare riferite le cose?

      • AleFiore

        I due coniugi possono parlare liberamente: se uno parla soltanto con l’altro, non c’è diffamazione perché non sta comunicando con una pluralità di persone. Se poi i vicini vanno a riferire la situazione non cambia nulla perché il coniuge non aveva la consapevolezza (né la volontà) di comunicare anche con altri. Per quando riguarda coloro che “spiano”, in linea di massima dipende come lo fanno: dipendendo dai casi potrebbero violare la privacy oppure persino commettere il reato di intercettazioni illecite.

    • Miriam

      Buonasera.

      Chiedo un informazione, una lettera diffamatoria inviata via e-mail a un famigliare del diffamato, quanto tempo ha o anni per poter denunciare il colpevole??

      Grazie.

      • AleFiore

        Per quanto riguarda l’azione penale, il diffamato ha tre mesi per sporgere querela dal giorno della notizia del fatto (art. 124 cp)

    • Miche

      Volevo procedere per una diffamazione avvenuta in un gruppo whatsapp. Cosa posso portare come prova dato che per l’autore è facilmente cancellabile il messaggio?
      Dopo aver sporto querela devo necessariamente appoggiarmi ad un avvocato?

      • AleFiore

        Come elementi di prova generalmente potrebbero bastare una fotografia del messaggio (ancora meglio un video in cui si mostra il telefono, si entra nel gruppo whatsapp in questione e si mostra il messaggio) nonché le testimonianze di altri appartenenti al gruppo che possono riportare di aver letto il messaggio. Teoricamente per avere una copia del messaggio con valore legale bisognerebbe ottenere una certificazione autentica della chat: si trovano anche servizi online che la eseguono ma ha un costo. Avrà bisogno di un avvocato nella fase dell’eventuale processo e ancora prima se vi sono vicende particolari durante la fase delle indagini.

    • Angelo

      Avvocato salve,
      nel caso in cui un soggetto ritenendosi diffamato (gennaio 2017) da un post su di un social e denuncia colui che pensa essere l’autore del post e questo denunciato poi nel corso del processo dimostra (aprile 2021) che l’autore del post è un’altra persona, che per altro ammette di aver scritto lui il post diffamatorio, cosa succede?
      Si rifà indagini preliminari d’accapo? e nel caso specifico, la prescrizione decorre sempre dalla pubblicazione del post (gennaio 2017) o da quando viene attribuito al reale estensore (aprile 2021)?

      • Redazione

        Il (presunto) vero colpevole – se non era già indagato – assumerebbe prima la qualità di indagato. Ci sono alcune ipotesi in cui la citazione a giudizio è più rapida, ad esempio nel caso in cui il reo abbia confessato durante l’interrogatorio (è una ipotesi di giudizio direttissimo). La prescrizione decorre comunque dal giorno in cui il reato è stato commesso.

    • Luana

      Salve. Sorella e marito hanno raccontato a mio marito di aver avuto atteggiamenti non consoni e di aver tradito mio marito. Anche mia suocera ha confermato un mio interesse nei confronti di un altra persona. E diffamazione? La sorella lo racconta anche alla madre..in un audio si sente confermare il tutto. Inoltre la madre di mio marito lo incita ancora di più riferendo, che se non ho il carbone bagnato ,perché è andata via? Si può intendere anche come molestia o istigazione alla violenza? . Grazie

      • Redazione

        Buongiorno, rivelare un tradimento a più persone può essere diffamazione, soprattutto se i fatti sono falsi. Tuttavia, bisogna tenere conto di alcune circostanze che è impossibile approfondire in questa sede. Se desidera una consulenza sul suo caso può chiedere qui: https://www.diffamazioni.it/consulenze/

    • andrea

      Vorrei fare una domanda di procedura,sono affascinato dalla materia ma grazie al cielo non sono vittima di reati,pongo solo un esempio.Io denuncio per diffamazione una persona che diffamandomi mi fa perdere un posto di lavoro.Il potenziale datore di lavoro rilascia dichiarazione scritta,cosi come un suo dipendente presente al dialogo.Allego gli scritto alla querela ,e i due “testimoni” vengono interrogati dai carabinieri,dove confermano il tutto.Un anno dopo, il dipendente che era presente muore.L udienza verrà celebrata lo stesso, e il giudice potra tenere conto di quanto a suo tempo dichiarato?

      • Redazione

        Buongiorno, nel caso da lei descritto sembra che rimanga comunque il datore di lavoro, il quale potrebbe testimoniare. Inoltre, è previsto che il giudice possa utilizzare, per decidere, gli atti assunti dalla polizia giudiziaria (o dai difensori), quando per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione. Naturalmente, anche la morte del testimone può essere considerata un fatto imprevedibile che rende impossibile la ripetizione della testimonianza.

    • Joel Carrera

      Ho risposto ad una email all’avvocato della controparte dove mi informava che il suo assistito (azienda concessionaria auto) aveva agito in modo corretto perché mi aveva consegnato la vettura da me provata ecc….Ma siccome la vettura da me provata non era quella da loro offerta tramite il web, ho scritto che speravo arrivare a risolvere la questione in modo amichevole, altrimenti, pur non essendo un avvocato, mi sembra che probabilmente “esistono elementi per configurare un reato di pubblicità ingannevole e frode in commercio” e dunque agirò per vie legali…….Io mi sento truffato, e in un momento di rabbia così ho risposto. Comunque solo e direttamente ad una persona (tralatro il suo difensore), ma non vorrei passare dalla parte del torto ed essere querelato per diffamazione. Cosa ne pensa? Grazie mille

      • Redazione

        Buongiorno. A prescindere da quello che ha scritto, se ha scritto solo ad una persona non può configurarsi il reato di diffamazione.

    • luisa

      vorrei una consulenza per come non essere denunciato per diffamazione

    • mary

      Buongiorno, circa un mese fa sono stata accusata ingiustamente di furto in un negozio Calzedonia in un centro commerciale. La commessa mi ha trattata come una ladra urlando nel negozio pieno di gente e dicendomi anche brutte parole. Il tutto è andato avanti più di un’ora continuando a sostenere che ero una ladra. Alla fine, resasi conto del fatto che io non ho rubato niente, mi ha chiesto scusa. Io sono rimasta allibita e sotto shock per i 3 giorni seguenti tant’è che non ci ho dormito di notte. Voglio denunciare questa persona e il negozio per diffamazione. Posso farlo? Oppure essendo io presente nel negozio non si ravvisa il reato di diffamazione? In questo caso, allora, che tipo di reato si configurerebbe? Purtroppo devo sottolineare non ho la possibilità di reperire tutti i clienti “testimoni” in quanto non sono riuscita a farlo in quel momento essendo sotto shock ed essendo fuggiti tutti durante questa brutta scena allibiti

      . Ho contattato l’azienda Calzedonia minacciando le vie legali. Loro stessi mi hanno risposto dopo 1 MESE prima con delle semplici scuse, come se non fosse successo niente di che….dopo mie insistenze di adire le vie legali mi hanno risposto in primis che essendo un negozio in franchising loro non centrano come gestione del fatto in quanto non sono loro a gestire direttamente il negozio. E’ davvero così? Loro non centrano? Mi hanno scritto che comunque in via bonaria mi offrono una gift card del valore di 100 euro da spendere nei loro negozi. A me sembra un’autentica presa in giro. Quello che mi hanno fatto lede la mia persona, come possono pensare di indennizzarmi con 100 miseri euro di gift card oltretutto? Io pensavo di chiedere almeno 600 euro ma come soldi sul conto corrente. Quale sarebbe secondo voi una cifra di tutto rispetto che potrei chiedere per chiudere la vicenda e non proseguire oltre? Voglio fare prima questo tentativo. Nel caso invece loro non accettassero la mia controproposta posso fare questa denuncia? Alla commessa o alla società Calzedonia oppure devo farla all’affiliata? Posso chiedere un risarcimento danni? Quanto mi costerà in termini di avvocati e processo il tutto? Ne vale la pena oppure è più il speso che il ricavo?

      Potete aiutarmi?
      Grazie

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